Art. 3

In vigore dal 26 mar 2009
1.   Le consultazioni possono essere avviate su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione. 2.   Le consultazioni si svolgono negli otto giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte della Commissione, dell’informazione di cui all’ e comunque prima dell’applicazione di qualsiasi misura comunitaria di vigilanza o di salvaguardia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:260:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo