Art. 3
In vigore dal 26 mar 2009
1. Le consultazioni possono essere avviate su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.
2. Le consultazioni si svolgono negli otto giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte della Commissione, dell’informazione di cui all’ e comunque prima dell’applicazione di qualsiasi misura comunitaria di vigilanza o di salvaguardia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:260:oj#art-3