Art. 5

In vigore dal 26 mar 2009
1.   Fatto salvo l’, prima dell’applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia va svolta una procedura comunitaria d’inchiesta. 2.   L’inchiesta è intesa a determinare, sulla base degli elementi di cui all’, se le importazioni del prodotto in questione minaccino di arrecare o arrechino un grave pregiudizio ai produttori comunitari interessati. 3.   Si intende per: a) «grave pregiudizio», un considerevole deterioramento generale della situazione dei produttori comunitari; b) «minaccia di grave pregiudizio», l’imminenza evidente di un grave pregiudizio; c) «produttori comunitari», l’insieme dei produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti sul territorio della Comunità, o quelli la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti costituisca una quota cospicua della produzione comunitaria totale di tali prodotti.
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