Art. 5
In vigore dal 26 mar 2009
1. Fatto salvo l’, prima dell’applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia va svolta una procedura comunitaria d’inchiesta.
2. L’inchiesta è intesa a determinare, sulla base degli elementi di cui all’, se le importazioni del prodotto in questione minaccino di arrecare o arrechino un grave pregiudizio ai produttori comunitari interessati.
3. Si intende per:
a)
«grave pregiudizio», un considerevole deterioramento generale della situazione dei produttori comunitari;
b)
«minaccia di grave pregiudizio», l’imminenza evidente di un grave pregiudizio;
c)
«produttori comunitari», l’insieme dei produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti sul territorio della Comunità, o quelli la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti costituisca una quota cospicua della produzione comunitaria totale di tali prodotti.
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