Art. 7
In vigore dal 26 mar 2009
1. Al termine dell’inchiesta la Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati della stessa.
2. Ove, entro nove mesi dall’avvio dell’inchiesta, la Commissione ritenga che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, l’inchiesta viene chiusa, previa consultazione del comitato, entro un mese.
La decisione di chiusura dell’inchiesta, contenente le conclusioni principali della medesima e un sommario dei motivi, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. Quando la Commissione ritiene necessaria una misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, adotta le necessarie decisioni a tal fine, conformemente ai capitoli IV e V, entro nove mesi dall’avvio dell’inchiesta. In circostanze eccezionali, questo periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi; in tal caso, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, indicando la durata del prolungamento e le relative ragioni.
Storico versioni
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