Art. 4
In vigore dal 26 mar 2009
1. Le consultazioni si svolgono nell’ambito di un comitato consultivo, in seguito denominato «comitato», composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Il presidente comunica quanto prima agli Stati membri tutte le informazioni utili.
3. Le consultazioni vertono in particolare:
a)
sui termini, sulle condizioni e sull’andamento delle importazioni, nonché sui vari aspetti della situazione economica e commerciale riguardo al prodotto in questione;
b)
sulle eventuali misure da adottare.
4. Se necessario, le consultazioni possono aver luogo per iscritto. In tal caso la Commissione informa gli Stati membri, i quali possono esprimere il loro parere o richiedere una consultazione orale entro un termine compreso tra cinque e otto giorni lavorativi, stabilito dalla Commissione.
Storico versioni
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