Art. 2

In vigore dal 26 mar 2009
Quando l’evoluzione delle importazioni può rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la Commissione. L’informazione deve comprendere gli elementi di prova disponibili, determinati in base ai criteri stabiliti dall’. La Commissione trasmette immediatamente tale informazione a tutti gli Stati membri.
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