Art. 1
In vigore dal 26 mar 2009
1. Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti originari di paesi terzi, ad eccezione:
a)
dei prodotti tessili soggetti alle norme specifiche sull’importazione a norma del regolamento (CE) n. 517/94;
b)
dei prodotti originari di alcuni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (4).
2. L’importazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera, vale a dire non è sottoposta ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure di salvaguardia che possono essere adottate ai sensi del capitolo V.
Storico versioni
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