Art. 11
In vigore dal 26 mar 2009
1. Qualora l’andamento delle importazioni di un prodotto originario di uno dei paesi terzi contemplati dal presente regolamento rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori comunitari e ove gli interessi della Comunità lo esigano, l’importazione di tale prodotto può essere soggetta, secondo i casi:
a)
a vigilanza comunitaria a posteriori, effettuata secondo quanto dispone la decisione di cui al paragrafo 2;
b)
a vigilanza comunitaria preventiva effettuata conformemente all’.
2. La decisione di imporre la vigilanza è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’, paragrafo 6, secondo comma, e all’, paragrafo 7.
3. La durata delle misure di vigilanza è limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.
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