Art. 82

Prosecuzione del procedimento

In vigore dal 26 feb 2009
Prosecuzione del procedimento 1.   Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all’Ufficio che non abbia rispettato un termine fissato nei confronti dell’Ufficio può ottenere, facendone richiesta, la prosecuzione del procedimento a condizione che al momento della richiesta l’atto omesso sia stato compiuto. La richiesta di prosecuzione del procedimento è ammissibile solo se presentata entro due mesi dalla data di scadenza del termine non osservato. La richiesta si considera presentata soltanto dopo l’avvenuto pagamento della tassa di prosecuzione del procedimento. 2.   Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti all’, paragrafo 3, all’, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 2, all’, all’, all’, paragrafo 3, all’, all’, all’, paragrafo 5, all’ e all’, nonché ai termini previsti dal presente articolo e ai termini previsti dal regolamento di esecuzione, per rivendicare, successivamente al deposito della domanda, una priorità ai sensi dell’, una priorità di esposizione ai sensi dell’ o una preesistenza ai sensi dell’. 3.   L’organo competente a statuire sull’atto omesso decide in merito alla richiesta. 4.   Se l’Ufficio accoglie la richiesta, le conseguenze dell’inosservanza del termine si considerano non avvenute. 5.   Se l’Ufficio respinge la richiesta la tassa è rimborsata.
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Prosecuzione del procedimento (Art. 82 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo