Art. 81

Restitutio in integrum

In vigore dal 26 feb 2009
Restitutio in integrum 1.   Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all’Ufficio che, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell’Ufficio, su richiesta, è reintegrato nei suoi diritti se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso. 2.   La richiesta deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell’impedimento. L’atto omesso deve essere compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta è ricevibile soltanto entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato. Qualora non sia stata presentata richiesta di rinnovo o non siano state pagate le tasse di rinnovo, il termine supplementare di sei mesi dalla scadenza della registrazione, previsto dall’, paragrafo 3, terza frase, viene detratto dal periodo di un anno. 3.   La richiesta deve essere motivata e indicare i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa è considerata presentata soltanto se la tassa di restitutio in integrum è stata pagata. 4.   L’organo competente a statuire sull’atto omesso decide in merito alla richiesta. 5.   Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti dal paragrafo 2, dall’, paragrafi 1 e 3, e dall’. 6.   Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario reintegrato nei suoi diritti non può invocarli contro un terzo che, in buona fede, abbia immesso prodotti in commercio o fornito servizi con un marchio identico o simile a quello comunitario nel periodo compreso tra la perdita del diritto alla domanda o al marchio comunitario e la pubblicazione della reintegrazione di questo diritto. 7.   Il terzo in grado di avvalersi delle disposizioni del paragrafo 6 può ricorrere avverso la decisione che reintegra il richiedente o il titolare di un marchio comunitario nei suoi diritti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della reintegrazione nel diritto. 8.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di concedere la restitutio in integrum per quanto riguarda i termini previsti dal presente regolamento e che devono essere osservati nei confronti delle autorità di questo Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:207:oj#art-81

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Restitutio in integrum (Art. 81 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo