Art. 79

Notifica

In vigore dal 26 feb 2009
Notifica L’Ufficio notifica agli interessati, d’ufficio, tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o dal regolamento di esecuzione, o è prescritta dal presidente dell’Ufficio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:207:oj#art-79

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Notifica (Art. 79 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo