Art. 78
Istruzione
In vigore dal 26 feb 2009
Istruzione
1. Nelle procedure dinanzi all’Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:
a)
l’audizione delle parti;
b)
la richiesta di informazioni;
c)
la produzione di documenti e di campioni;
d)
l’audizione di testimoni;
e)
la perizia;
f)
le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione.
2. Il servizio adito può affidare a uno dei propri membri l’assunzione dei mezzi istruttori.
3. L’Ufficio, ove ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona a comparire dinanzi a esso.
4. Le parti vengono informate dell’audizione di un testimone o di un perito dinanzi all’Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande al testimone o al perito.
Storico versioni
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