Art. 76

Esame d’ufficio dei fatti

In vigore dal 26 feb 2009
Esame d’ufficio dei fatti 1.   Nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. 2.   L’Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo.
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Esame d’ufficio dei fatti (Art. 76 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo