Art. 77

Procedura orale

In vigore dal 26 feb 2009
Procedura orale 1.   Quando ne ravvisi l’opportunità, l’Ufficio ricorre alla procedura orale, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti nella procedura. 2.   La procedura orale dinanzi agli esaminatori, alla divisione di opposizione, nonché dinanzi alla divisione legale e di amministrazione dei marchi non è pubblica. 3.   La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblica dinanzi alla divisione di annullamento e alle commissioni di ricorso, salvo decisione contraria adottata dall’organo adito qualora la pubblicità possa presentare, in particolare per una delle parti nella procedura, inconvenienti gravi e ingiustificati.
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Procedura orale (Art. 77 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo