Art. 80
Cancellazione o revoca
In vigore dal 26 feb 2009
Cancellazione o revoca
1. Qualora l’Ufficio effettui un’iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore procedurale evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione. Qualora nella procedura vi sia una sola parte e l’iscrizione o l’atto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono disposte anche se l’errore non era evidente alla parte.
2. La cancellazione dell’iscrizione o la revoca della decisione di cui al paragrafo 1 sono disposte, d’ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, dall’organo che ha effettuato l’iscrizione o adottato la decisione. La cancellazione o la revoca sono disposte entro sei mesi dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti nella procedura nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio comunitario in questione che siano iscritti nel registro.
3. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli né la possibilità che, nelle forme e alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione, siano corretti gli errori linguistici o di trascrizione e gli errori manifesti nelle decisioni dell’Ufficio, nonché gli errori imputabili all’Ufficio nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della registrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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