Art. 41

Opposizione

In vigore dal 26 feb 2009
Opposizione 1.   Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio, facendo valere che andrebbe respinta a norma dell’: a) dai titolari di marchi anteriori ai sensi dell’, paragrafo 2, come del pari dai licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi, nei casi di cui all’, paragrafi 1 e 5; b) dai titolari del marchio di cui all’, paragrafo 3; c) dai titolari dei marchi e segni anteriori di cui all’, paragrafo 4, nonché dalle persone autorizzate a esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile. 2.   È inoltre possibile fare opposizione alla registrazione del marchio alle condizioni stabilite al paragrafo 1, in caso di pubblicazione di una domanda modificata in conformità dell’, paragrafo 2, seconda frase. 3.   L’opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa d’opposizione. Entro un termine imposto dall’Ufficio, l’opponente può presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno dell’opposizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:207:oj#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Opposizione (Art. 41 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo