Art. 40

Osservazioni dei terzi

In vigore dal 26 feb 2009
Osservazioni dei terzi 1.   Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono, dopo la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, indirizzare all’Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d’ufficio dalla registrazione, in particolare a norma dell’. Non per questo acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all’Ufficio. 2.   Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:207:oj#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Osservazioni dei terzi (Art. 40 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo