Art. 40
Osservazioni dei terzi
In vigore dal 26 feb 2009
Osservazioni dei terzi
1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono, dopo la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, indirizzare all’Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d’ufficio dalla registrazione, in particolare a norma dell’. Non per questo acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all’Ufficio.
2. Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni.
Storico versioni
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