Art. 39

Pubblicazione della domanda

In vigore dal 26 feb 2009
Pubblicazione della domanda 1.   Se i requisiti cui deve conformarsi la domanda di marchio comunitario sono soddisfatti e il termine di cui all’, paragrafo 7, è scaduto, la domanda viene pubblicata, sempre che non sia stata respinta ai sensi dell’. 2.   Se, dopo essere stata pubblicata, la domanda è respinta in conformità dell’, la decisione di rigetto viene pubblicata quando ha carattere definitivo.
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Pubblicazione della domanda (Art. 39 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo