Art. 37

Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

In vigore dal 26 feb 2009
Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione 1.   Se il marchio è escluso dalla registrazione a norma dell’ per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata presentata la domanda di marchio comunitario, quest’ultima è respinta per tali prodotti o servizi. 2.   Quando il marchio contiene un elemento che è privo di carattere distintivo e l’inclusione di questo elemento nel marchio può creare dubbi sull’estensione della protezione del marchio, l’Ufficio può richiedere, come condizione per la registrazione del marchio, una dichiarazione in cui il richiedente si impegni a non invocare diritti esclusivi su tale elemento. Questa dichiarazione è pubblicata simultaneamente alla domanda o, secondo i casi, alla registrazione del marchio comunitario. 3.   La domanda può essere respinta solo dopo che il richiedente è stato messo in grado di ritirarla, modificarla, o di presentare le sue osservazioni.
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