Art. 35

Rivendicazione della preesistenza dopo la registrazione del marchio comunitario

In vigore dal 26 feb 2009
Rivendicazione della preesistenza dopo la registrazione del marchio comunitario 1.   Il titolare di un marchio comunitario registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato sul territorio del Benelux, o di un marchio anteriore identico oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato il marchio anteriore o contenuti in essi, può avvalersi della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale il marchio stesso è stato registrato. 2.   È d’applicazione l’, paragrafi 2 e 3.
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Rivendicazione della preesistenza dopo la registrazione del marchio comunitario (Art. 35 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo