Art. 34
Rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale
In vigore dal 26 feb 2009
Rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale
1. Il titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio anteriore che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, che presenti una domanda di marchio identica destinata a essere registrata in quanto marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato o contenuti in essi, può avvalersi, per il marchio comunitario, della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale è stato registrato.
2. L’unico effetto della preesistenza ai sensi del presente regolamento è che il titolare del marchio comunitario che rinunci al marchio anteriore o lasci che si estingua, continua a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato.
3. La preesistenza rivendicata per il marchio comunitario cessa quando quest’ultimo è dichiarato decaduto o nullo, ovvero in caso di rinuncia allo stesso prima della registrazione del marchio comunitario.
Storico versioni
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