Art. 38

Ricerca

In vigore dal 26 feb 2009
Ricerca 1.   Dopo aver fissato la data di deposito di una domanda di marchio comunitario, l’Ufficio redige una relazione di ricerca nella quale indica i marchi comunitari anteriori e le domande anteriori di marchio comunitario scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell’ contro la registrazione del marchio comunitario richiesto. 2.   Se al momento del deposito di una domanda di marchio comunitario il richiedente domanda che i servizi centrali per la proprietà industriale negli Stati membri procedano anche a un rapporto di ricerca e se è stata pagata la relativa tassa di ricerca entro il termine previsto per il pagamento della tassa di deposito, l’Ufficio, non appena ha fissato la data di deposito della domanda di marchio comunitario, ne trasmette copia al servizio centrale per la proprietà industriale di ciascuno Stato membro che gli ha notificato la sua decisione di effettuare, per le domande di marchio comunitario, una ricerca nel proprio registro dei marchi. 3.   Ogni servizio centrale per la proprietà industriale di cui al paragrafo 2 comunica all’Ufficio, entro due mesi dalla data in cui ha ricevuto la domanda di marchio comunitario, una relazione di ricerca che elenca i marchi nazionali anteriori e le domande anteriori di marchio da esso scoperti, che ai sensi dell’ possano essere invocati contro la registrazione del marchio comunitario richiesto, o dichiara che la ricerca non ha rivelato l’esistenza di diritti del genere. 4.   La relazione di ricerca di cui al paragrafo 3 è redatta utilizzando un modulo standard elaborato dall’Ufficio, sentito il consiglio di amministrazione di cui all’, paragrafo 1, di seguito denominato «consiglio di amministrazione». I contenuti essenziali del modulo sono definiti nel regolamento di esecuzione. 5.   Per ciascuna relazione nazionale di ricerca comunicata ai sensi del paragrafo 3, l’Ufficio paga ai singoli servizi centrali per la proprietà industriale un importo identico. Quest’ultimo è fissato dal comitato del bilancio, mediante decisione presa con la maggioranza di tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri. 6.   L’Ufficio trasmette senza indugio al richiedente del marchio comunitario la relazione di ricerca comunitaria nonché quelle nazionali, se richieste, pervenute entro il termine previsto dal paragrafo 3. 7.   All’atto della pubblicazione della domanda di marchio comunitario, che può avvenire soltanto alla scadenza del periodo di un mese dalla data in cui l’Ufficio trasmette al richiedente le relazioni di ricerca, l’Ufficio informa della pubblicazione della domanda di marchio comunitario i titolari citati nella relazione di ricerca comunitaria di marchi comunitari o di domande di marchio comunitario anteriori.
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Ricerca (Art. 38 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo