Art. 126
Istituzione e competenza
In vigore dal 26 feb 2009
Istituzione e competenza
1. In seno all’Ufficio è istituito un consiglio di amministrazione. Fatte salve le competenze attribuite al comitato del bilancio nella sezione quinta — Bilancio e controllo finanziario — il consiglio di amministrazione ha le competenze definite qui di seguito.
2. Il consiglio di amministrazione compila gli elenchi di candidati previsti all’.
3. Consiglia il presidente nelle materie di competenza dell’Ufficio.
4. Viene consultato prima dell’adozione delle direttive concernenti l’esame effettuato presso l’Ufficio e negli altri casi previsti dal presente regolamento.
5. Può presentare pareri e chiedere informazioni al presidente e alla Commissione, qualora lo ritenga necessario.
Storico versioni
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