Art. 127
Composizione
In vigore dal 26 feb 2009
Composizione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione, nonché dai rispettivi supplenti.
2. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti e da esperti, entro i limiti previsti dal relativo regolamento interno.
Storico versioni
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