Art. 127

Composizione

In vigore dal 26 feb 2009
Composizione 1.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione, nonché dai rispettivi supplenti. 2.   I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti e da esperti, entro i limiti previsti dal relativo regolamento interno.
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Composizione (Art. 127 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo