Art. 128

Presidenza

In vigore dal 26 feb 2009
Presidenza 1.   Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento. 2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente dura tre anni. Il mandato è rinnovabile.
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Presidenza (Art. 128 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo