Art. 128
Presidenza
In vigore dal 26 feb 2009
Presidenza
1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura tre anni. Il mandato è rinnovabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:207:oj#art-128