Art. 129
Sessioni
In vigore dal 26 feb 2009
Sessioni
1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente.
2. Il presidente dell’Ufficio partecipa alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione tiene una sessione ordinaria una volta all’anno; si riunisce inoltre su iniziativa del suo presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.
4. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.
5. Il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri. Tuttavia, per le decisioni che il consiglio di amministrazione è competente a prendere ai sensi dell’, paragrafi 1 e 3, è necessaria la maggioranza di tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri. In ambo i casi, ciascuno Stato membro dispone di un unico voto.
6. Il consiglio di amministrazione può invitare osservatori a partecipare alle sue sessioni.
7. L’Ufficio svolge le mansioni di segreteria per il consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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