Art. 125

Nomina di alti funzionari

In vigore dal 26 feb 2009
Nomina di alti funzionari 1.   Il presidente dell’Ufficio è nominato dal Consiglio in base a un elenco, al massimo di tre candidati, compilato dal consiglio di amministrazione. È revocato dal Consiglio su proposta del consiglio di amministrazione. 2.   Il mandato del presidente non può superare cinque anni ed è rinnovabile. 3.   Il vicepresidente o i vicepresidenti dell’Ufficio sono nominati e revocati secondo la procedura di cui al paragrafo 1, sentito il presidente. 4.   Il Consiglio esercita il potere disciplinare sui funzionari di cui ai paragrafi 1 e 3.
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Nomina di alti funzionari (Art. 125 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo