Art. 125
Nomina di alti funzionari
In vigore dal 26 feb 2009
Nomina di alti funzionari
1. Il presidente dell’Ufficio è nominato dal Consiglio in base a un elenco, al massimo di tre candidati, compilato dal consiglio di amministrazione. È revocato dal Consiglio su proposta del consiglio di amministrazione.
2. Il mandato del presidente non può superare cinque anni ed è rinnovabile.
3. Il vicepresidente o i vicepresidenti dell’Ufficio sono nominati e revocati secondo la procedura di cui al paragrafo 1, sentito il presidente.
4. Il Consiglio esercita il potere disciplinare sui funzionari di cui ai paragrafi 1 e 3.
Storico versioni
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