Art. 124

Poteri del presidente

In vigore dal 26 feb 2009
Poteri del presidente 1.   L’Ufficio è diretto da un presidente. 2.   Il presidente ha in particolare le competenze seguenti: a) prende tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell’Ufficio, in particolare adotta norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni; b) può sottoporre alla Commissione proposte di modifica del presente regolamento, del regolamento di esecuzione, del regolamento di procedura delle commissioni di ricorso e del regolamento relativo alle tasse, nonché di qualsiasi altra normativa in materia di marchio comunitario, dopo aver sentito il consiglio di amministrazione, nonché il comitato del bilancio per quanto riguarda il regolamento relativo alle tasse e le disposizioni in materia di bilancio del presente regolamento; c) compila lo stato di previsione delle entrate e delle spese ed esegue il bilancio dell’Ufficio; d) sottopone ogni anno alla Commissione, al Parlamento europeo e al consiglio di amministrazione un rapporto sull’attività; e) esercita nei confronti del personale i poteri previsti dall’, paragrafo 2; f) può delegare i suoi poteri. 3.   Il presidente è assistito da uno o più vicepresidenti. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il vicepresidente, o uno dei vicepresidenti, ne assume le funzioni in conformità della procedura fissata dal consiglio di amministrazione.
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