Art. 122
Controllo di legittimità
In vigore dal 26 feb 2009
Controllo di legittimità
1. La Commissione controlla la legittimità degli atti compiuti dal presidente dell’Ufficio per i quali il diritto comunitario non prevede un controllo di legittimità da parte di un altro organo, nonché degli atti del comitato del bilancio istituito all’interno dell’Ufficio ai sensi dell’.
2. Essa esige la modifica o la revoca di ogni atto illegittimo di cui al paragrafo 1.
3. Qualsiasi atto di cui al paragrafo 1, implicito o esplicito, può essere deferito alla Commissione da qualsiasi Stato membro o da qualsiasi persona direttamente e individualmente interessata, al fine di controllarne la legittimità. L’interessato deve adire la Commissione entro un mese a decorrere dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell’atto in questione. La Commissione prende una decisione entro tre mesi. La mancanza di una decisione entro tale termine è da considerarsi come decisione implicita di rigetto.
Storico versioni
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