Art. 138
Comitato del bilancio
In vigore dal 26 feb 2009
Comitato del bilancio
1. In seno all’Ufficio è istituito un comitato del bilancio. Il comitato del bilancio ha le competenze attribuitegli nella presente sezione nonché all’, paragrafo 4.
2. L’, paragrafo 6, nonché gli , paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, si applicano al comitato del bilancio.
3. Il comitato del bilancio adotta le decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri. Tuttavia, per le decisioni che il comitato del bilancio è competente a prendere ai sensi dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 3, e dell’, è necessaria la maggioranza di tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri. In ambo i casi, ciascuno Stato membro dispone di un unico voto.
Storico versioni
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