Art. 139

Bilancio

In vigore dal 26 feb 2009
Bilancio 1.   Tutte le entrate e le spese dell’Ufficio devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio dell’Ufficio. L’esercizio finanziario coincide con l’anno civile. 2.   Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio. 3.   Le entrate del bilancio comprendono, fatte salve altre entrate, il gettito delle tasse dovute a norma del regolamento relativo alle tasse, il gettito delle tasse dovute a norma del protocollo di Madrid di cui all’ del presente regolamento per una registrazione internazionale che designa le Comunità europee e altri pagamenti versati alle parti contraenti del protocollo di Madrid, il gettito delle tasse dovute a norma dell’atto di Ginevra di cui all’articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari (10), per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea e altri pagamenti versati alle parti contraenti dell’atto di Ginevra e, per quanto occorra, una sovvenzione dal bilancio generale delle Comunità europee, sezione Commissione, su una linea di bilancio specifica.
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Bilancio (Art. 139 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo