Art. 141

Revisione contabile e controllo

In vigore dal 26 feb 2009
Revisione contabile e controllo 1.   All’interno dell’Ufficio, viene creata una funzione di revisione contabile che deve essere esercitata conformemente alle norme internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal presidente, deve rispondere a quest’ultimo della verifica che i sistemi e le procedure di esecuzione del bilancio dell’Ufficio funzionino correttamente. 2.   Il revisore interno consiglia il presidente riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni volte a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria. 3.   L’ordinatore è responsabile dell’introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all’esecuzione dei suoi compiti.
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Revisione contabile e controllo (Art. 141 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo