Art. 141
Revisione contabile e controllo
In vigore dal 26 feb 2009
Revisione contabile e controllo
1. All’interno dell’Ufficio, viene creata una funzione di revisione contabile che deve essere esercitata conformemente alle norme internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal presidente, deve rispondere a quest’ultimo della verifica che i sistemi e le procedure di esecuzione del bilancio dell’Ufficio funzionino correttamente.
2. Il revisore interno consiglia il presidente riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni volte a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.
3. L’ordinatore è responsabile dell’introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all’esecuzione dei suoi compiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:207:oj#art-141