Art. 142
Accertamento dei conti
In vigore dal 26 feb 2009
Accertamento dei conti
1. Al più tardi il 31 marzo di ogni anno il presidente trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo, al comitato del bilancio e alla Corte dei conti la contabilità complessiva delle entrate e delle spese dell’Ufficio per l’esercizio trascorso. La Corte dei conti li esamina in conformità dell’articolo 248 del trattato.
2. Il comitato del bilancio dà atto al presidente dell’Ufficio dell’esecuzione del bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:207:oj#art-142