Art. 138 · Comitato del bilancio

Art. 138

Comitato del bilancio

In vigore dal 26 feb 2009
Comitato del bilancio 1.   In seno all’Ufficio è istituito un comitato del bilancio. Il comitato del bilancio ha le competenze attribuitegli nella presente sezione nonché all’, paragrafo 4. 2.   L’, paragrafo 6, nonché gli , paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, si applicano al comitato del bilancio. 3.   Il comitato del bilancio adotta le decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri. Tuttavia, per le decisioni che il comitato del bilancio è competente a prendere ai sensi dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 3, e dell’, è necessaria la maggioranza di tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri. In ambo i casi, ciascuno Stato membro dispone di un unico voto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:207:oj#art-138