Art. 136

Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso

In vigore dal 26 feb 2009
Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso 1.   Il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle singole commissioni sono nominati per un periodo di cinque anni secondo la procedura prevista all’ per la nomina del presidente dell’Ufficio. Durante il periodo in cui sono in carica essi non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dall’istituzione che li ha nominati, prenda una decisione in tal senso. Il mandato del presidente delle commissioni di ricorso e dei presidenti delle singole commissioni è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento se l’età del pensionamento viene raggiunta nel corso di un rinnovo del mandato. Il presidente delle commissioni di ricorso ha in particolare poteri di gestione e di organizzazione, consistenti principalmente: a) nel presiedere l’organo delle commissioni di ricorso incaricato di definire le regole e l’organizzazione del lavoro delle commissioni, costituito ai sensi del regolamento di procedura delle commissioni di cui all’, paragrafo 3; b) nell’accertarsi che le decisioni prese vengano eseguite; c) nell’attribuire le cause a una commissione sulla base dei criteri obiettivi fissati dall’organo delle commissioni di ricorso; d) nel comunicare al presidente dell’Ufficio il fabbisogno di spesa delle commissioni, onde predisporne le previsioni di spesa. Il presidente delle commissioni di ricorso presiede la commissione allargata. Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento di procedura delle commissioni di cui all’, paragrafo 3. 2.   I membri delle commissioni di ricorso sono nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento se l’età del pensionamento viene raggiunta nel corso di un rinnovo del mandato. 3.   I membri delle commissioni di ricorso non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dal consiglio di amministrazione che agisce su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, sentito il presidente della commissione alla quale il membro appartiene, prenda una decisione in tal senso. 4.   Il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione. 5.   Il presidente delle commissioni di ricorso, nonché i presidenti e i membri delle singole commissioni di ricorso non possono essere esaminatori né membri delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi e dei modelli comunitari o delle divisioni di annullamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:207:oj#art-136

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso (Art. 136 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo