Art. 135
Commissioni di ricorso
In vigore dal 26 feb 2009
Commissioni di ricorso
1. Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi contro le decisioni degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi, nonché delle divisioni di annullamento.
2. Le commissioni di ricorso prendono le decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno due devono essere giuristi. In alcuni casi particolari le decisioni sono prese in commissione allargata, presieduta dal presidente delle commissioni di ricorso, o da un solo membro, che deve essere giurista.
3. Per stabilire i casi particolari di competenza della commissione allargata si terrà conto della difficoltà in diritto, dell’importanza della causa o di circostanze particolari che lo giustifichino. Tali casi possono essere attribuiti alla commissione allargata:
a)
dall’organo delle commissioni di ricorso costituito ai sensi del regolamento di procedura delle commissioni di cui all’, paragrafo 3; o
b)
dalla commissione che tratta la causa.
4. La composizione della commissione allargata e le regole per adirla sono stabilite a norma del regolamento di procedura delle commissioni di cui all’, paragrafo 3.
5. Per definire i casi particolari di competenza di un solo membro si terrà conto dell’insussistenza di difficoltà nelle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell’importanza limitata della causa e dell’insussistenza di altre circostanze particolari. La decisione di attribuire una causa a un unico membro, nei casi citati, è presa dalla commissione che tratta la causa. Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento di procedura delle commissioni di cui all’, paragrafo 3.
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