Art. 162

Disposizioni comunitarie di esecuzione

In vigore dal 26 feb 2009
Disposizioni comunitarie di esecuzione 1.   Le modalità di applicazione del presente regolamento sono fissate da un regolamento di esecuzione. 2.   Oltre alle tasse previste dagli articoli che precedono, vengono riscosse tasse secondo le modalità di applicazione fissate dal regolamento di esecuzione, nei seguenti casi: a) pagamento tardivo della tassa di iscrizione; b) rilascio di una copia del certificato di iscrizione; c) iscrizione nel registro di una licenza o di altri diritti su un marchio comunitario; d) iscrizione nel registro di una licenza o di altri diritti su una domanda di marchio comunitario; e) cancellazione dell’iscrizione nel registro di una licenza o di altri diritti; f) modifica di un marchio comunitario registrato; g) rilascio di un estratto del registro; h) ispezione pubblica di un fascicolo; i) rilascio di una copia dei documenti dei fascicoli; j) rilascio di una copia certificata conforme della domanda; k) comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo; l) riesame della fissazione delle spese procedurali da rimborsare. 3.   Il regolamento di esecuzione e il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso sono adottati e modificati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Disposizioni comunitarie di esecuzione (Art. 162 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo