Art. 160

Uso di un marchio oggetto di una registrazione internazionale

In vigore dal 26 feb 2009
Uso di un marchio oggetto di una registrazione internazionale Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 1, lettera a), e dell’, paragrafo 2, la data di pubblicazione di cui all’, paragrafo 2, sostituisce la data di registrazione ai fini della determinazione della data a decorrere dalla quale il marchio oggetto della registrazione internazionale che designa la Comunità europea deve essere effettivamente utilizzato nella Comunità.
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