Art. 152

Pubblicazione

In vigore dal 26 feb 2009
Pubblicazione 1.   L’Ufficio pubblica la data di registrazione di un marchio che designa la Comunità europea ai sensi dell’, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o la data della successiva estensione alla Comunità europea ai sensi dell’articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid, la lingua di deposito della domanda internazionale e la seconda lingua indicata dal depositante, nonché il numero della registrazione internazionale e la data di pubblicazione di tale registrazione nella gazzetta pubblicata dall’Ufficio internazionale, oltre a una riproduzione del marchio e ai numeri delle classi di beni o servizi per i quali la protezione è richiesta. 2.   Se non è stato notificato alcun rifiuto della protezione di una registrazione internazionale ai sensi dell’, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, l’Ufficio pubblica tale circostanza, unitamente al numero della registrazione internazionale e, se del caso, alla data di pubblicazione di tale registrazione nella gazzetta pubblicata dall’Ufficio internazionale.
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Pubblicazione (Art. 152 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo