Art. 151

Efficacia delle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea

In vigore dal 26 feb 2009
Efficacia delle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea 1.   La registrazione internazionale che designa la Comunità europea ha la stessa efficacia di una domanda di marchio comunitario a decorrere dalla data della sua registrazione ai sensi dell’, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della successiva estensione alla Comunità europea, ai sensi dell’articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid. 2.   Se non viene notificato alcun rifiuto ai sensi dell’, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un marchio che designa la Comunità europea ha la stessa efficacia della registrazione quale marchio comunitario a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1. 3.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 3, la pubblicazione dei particolari della registrazione internazionale che designa la Comunità europea ai sensi dell’, paragrafo 1, si sostituisce alla pubblicazione della domanda di marchio comunitario e la pubblicazione di cui all’, paragrafo 2, si sostituisce alla pubblicazione della registrazione di un marchio comunitario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:207:oj#art-151

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Efficacia delle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea (Art. 151 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo