Art. 153

Preesistenza

In vigore dal 26 feb 2009
Preesistenza 1.   A norma dell’, il richiedente di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea può rivendicare, nella domanda internazionale, la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro. 2.   A norma dell’, il titolare di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea può, alla data di pubblicazione dell’efficacia di siffatta registrazione a norma dell’, paragrafo 2, rivendicare dinanzi all’Ufficio la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro. L’Ufficio provvede ad avvisarne l’Ufficio internazionale.
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Preesistenza (Art. 153 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo