Art. 154

Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

In vigore dal 26 feb 2009
Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione 1.   Le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea sono soggette all’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione allo stesso modo delle domande di marchio comunitario. 2.   La protezione risultante da una registrazione internazionale non può essere rifiutata prima che il titolare della registrazione internazionale abbia avuto la possibilità di rinunciare o limitare la protezione nei confronti della Comunità europea o di presentare le proprie osservazioni. 3.   Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio comunitario. 4.   Se la protezione risultante da una registrazione internazionale viene rifiutata con decisione definitiva ai sensi del presente articolo o se il titolare della registrazione internazionale ha rinunciato alla protezione a livello della Comunità europea ai sensi del paragrafo 2, l’Ufficio rimborsa al titolare della registrazione internazionale una parte della tassa individuale stabilita dal regolamento di esecuzione.
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