Art. 156
Opposizione
In vigore dal 26 feb 2009
Opposizione
1. Le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea sono soggette alla stessa procedura di opposizione prevista per le domande pubblicate di marchio comunitario.
2. L’opposizione è proposta entro un termine di tre mesi che inizia a decorrere sei mesi dopo la data di pubblicazione di cui all’, paragrafo 1. L’opposizione si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.
3. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio comunitario.
4. Se la protezione risultante da una registrazione internazionale viene rifiutata con decisione definitiva ai sensi del presente articolo o se il titolare della registrazione internazionale ha rinunciato all’estensione della protezione alla Comunità europea prima che una decisione ai sensi del presente articolo sia diventata definitiva, l’Ufficio rimborsa al titolare della registrazione internazionale una parte della tassa individuale che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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