Art. 158

Nullità dell’efficacia di una registrazione internazionale

In vigore dal 26 feb 2009
Nullità dell’efficacia di una registrazione internazionale 1.   È ammessa la declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea. 2.   La domanda di declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea sostituisce la domanda di declaratoria di decadenza di cui all’ o di nullità di cui all’ o all’.
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Nullità dell’efficacia di una registrazione internazionale (Art. 158 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo