Art. 52
Motivi di nullità assoluta
In vigore dal 26 feb 2009
Motivi di nullità assoluta
1. Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché:
a)
è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’;
b)
al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.
2. Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
3. Se il motivo di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.
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