Art. 52

Motivi di nullità assoluta

In vigore dal 26 feb 2009
Motivi di nullità assoluta 1.   Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché: a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’; b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede. 2.   Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. 3.   Se il motivo di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:207:oj#art-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Motivi di nullità assoluta (Art. 52 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo