Art. 53

Motivi di nullità relativa

In vigore dal 26 feb 2009
Motivi di nullità relativa 1.   Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché esiste: a) un marchio anteriore ai sensi dell’, paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 5 di tale articolo; b) un marchio di cui all’, paragrafo 3, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo; c) un diritto anteriore ai sensi dell’, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo. 2.   Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione il marchio comunitario è altresì dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore in base alla normativa comunitaria o al diritto interno che ne disciplina la protezione, in particolare: a) del diritto al nome; b) del diritto all’immagine; c) del diritto d’autore; d) del diritto di proprietà industriale. 3.   Il marchio comunitario non può essere dichiarato nullo se il titolare del diritto di cui ai paragrafi 1 o 2 dà espressamente il suo consenso alla registrazione di tale marchio prima della presentazione della domanda di nullità o della domanda riconvenzionale. 4.   Il titolare di un diritto di cui ai paragrafi 1 o 2 che abbia preliminarmente domandato la nullità del marchio comunitario o introdotto una domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione non può presentare un’altra domanda di nullità o introdurre una domanda riconvenzionale fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda. 5.   È d’applicazione l’, paragrafo 3.
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Motivi di nullità relativa (Art. 53 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo