Art. 55

Effetti della decadenza e della nullità

In vigore dal 26 feb 2009
Effetti della decadenza e della nullità 1.   Il marchio comunitario è considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale, privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti. Su richiesta di una parte, nella decisione può essere fissata una data anteriore, nella quale è sopravvenuta una delle cause di decadenza. 2.   Il marchio comunitario è considerato fin dall’inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il marchio sia dichiarato nullo. 3.   Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare del marchio oppure per arricchimento senza causa, l’effetto retroattivo della decadenza o della nullità del marchio non pregiudica: a) le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità; b) i contratti conclusi anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità, nella misura in cui sono stati eseguiti anteriormente a essa; tuttavia, per ragioni di equità, si può chiedere, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso di importi versati in esecuzione del contratto.
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Effetti della decadenza e della nullità (Art. 55 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo