Art. 56
Domanda di decadenza o di nullità
In vigore dal 26 feb 2009
Domanda di decadenza o di nullità
1. Una domanda di decadenza o di nullità del marchio comunitario può essere presentata all’Ufficio:
a)
nei casi di cui agli , da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione a esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio;
b)
nei casi definiti all’, paragrafo 1, dalle persone di cui all’, paragrafo 1;
c)
nei casi definiti dall’, paragrafo 2, da coloro che detengono i diritti anteriori di cui alla suddetta disposizione o dalle persone abilitate dalla legislazione dello Stato membro interessato a esercitare i diritti in questione.
2. La domanda deve essere presentata per iscritto e deve essere motivata. Essa si considera presentata solo dopo il pagamento della tassa.
3. La domanda di decadenza o di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro e tale decisione sia passata in giudicato.
Storico versioni
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