Art. 56

Domanda di decadenza o di nullità

In vigore dal 26 feb 2009
Domanda di decadenza o di nullità 1.   Una domanda di decadenza o di nullità del marchio comunitario può essere presentata all’Ufficio: a) nei casi di cui agli , da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione a esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio; b) nei casi definiti all’, paragrafo 1, dalle persone di cui all’, paragrafo 1; c) nei casi definiti dall’, paragrafo 2, da coloro che detengono i diritti anteriori di cui alla suddetta disposizione o dalle persone abilitate dalla legislazione dello Stato membro interessato a esercitare i diritti in questione. 2.   La domanda deve essere presentata per iscritto e deve essere motivata. Essa si considera presentata solo dopo il pagamento della tassa. 3.   La domanda di decadenza o di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro e tale decisione sia passata in giudicato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:207:oj#art-56

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Domanda di decadenza o di nullità (Art. 56 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo