Art. 155

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In vigore dal 26 feb 2009
Ricerca 1.   Dopo aver ricevuto notificazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, l’Ufficio redige una relazione di ricerca comunitaria nei modi previsti dall’, paragrafo 1. 2.   Non appena abbia ricevuto la notificazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, l’Ufficio ne trasmette copia al servizio centrale per la proprietà industriale di ogni Stato membro che ha notificato all’Ufficio la sua decisione di effettuare una ricerca nel proprio registro dei marchi, nei modi previsti dall’, paragrafo 2. 3.   È d’applicazione, mutatis mutandis, l’, paragrafi da 3 a 6. 4.   L’Ufficio informa dell’avvenuta pubblicazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, a norma dell’, paragrafo 1, i titolari di tutti i marchi comunitari anteriori o di tutte le domande di marchio comunitario citati nella relazione di ricerca comunitaria.
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Ricerca (Art. 155 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo