Art. 15

Uso del marchio comunitario

In vigore dal 26 feb 2009
Uso del marchio comunitario 1.   Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso: a) l’utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato; b) l’apposizione del marchio comunitario sui prodotti o sul loro imballaggio nella Comunità solo ai fini dell’esportazione. 2.   L’uso del marchio comunitario con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare.
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Uso del marchio comunitario (Art. 15 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo