Art. 16

Assimilazione del marchio comunitario al marchio nazionale

In vigore dal 26 feb 2009
Assimilazione del marchio comunitario al marchio nazionale 1.   Salvo disposizione contraria degli articoli da 17 a 24, il marchio comunitario in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per l’intero territorio della Comunità, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro dei marchi comunitari: a) il titolare ha la sede o il domicilio alla data considerata; b) se la lettera a) non è applicabile, il titolare ha una stabile organizzazione alla data considerata. 2.   Nei casi non contemplati al paragrafo 1, lo Stato membro ivi menzionato è quello della sede dell’Ufficio. 3.   Quando più persone sono iscritte nel registro dei marchi comunitari come contitolari, il paragrafo 1 si applica al primo iscritto; ove ciò non fosse possibile, esso si applica ai contitolari successivi in ordine di iscrizione. Quando il paragrafo 1 non è applicabile ad alcun contitolare, si applica il paragrafo 2.
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Assimilazione del marchio comunitario al marchio nazionale (Art. 16 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo