Art. 16
Assimilazione del marchio comunitario al marchio nazionale
In vigore dal 26 feb 2009
Assimilazione del marchio comunitario al marchio nazionale
1. Salvo disposizione contraria degli articoli da 17 a 24, il marchio comunitario in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per l’intero territorio della Comunità, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro dei marchi comunitari:
a)
il titolare ha la sede o il domicilio alla data considerata;
b)
se la lettera a) non è applicabile, il titolare ha una stabile organizzazione alla data considerata.
2. Nei casi non contemplati al paragrafo 1, lo Stato membro ivi menzionato è quello della sede dell’Ufficio.
3. Quando più persone sono iscritte nel registro dei marchi comunitari come contitolari, il paragrafo 1 si applica al primo iscritto; ove ciò non fosse possibile, esso si applica ai contitolari successivi in ordine di iscrizione. Quando il paragrafo 1 non è applicabile ad alcun contitolare, si applica il paragrafo 2.
Storico versioni
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